Chi è lo psicologo

L'art. 1 della Legge 56/89 definisce:

"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."
Per diventare Psicologo in Italia è necessario laurearsi in Psicologia (Laurea Specialistica 3+2), sostenere un Esame di Stato a seguito di un tirocinio post-lauream di un anno e iscriversi all'Albo professionale di una regione o Provincia italiana. Senza l'iscrizione all'Albo - Sez. A - non si è Psicologi, ma soltanto dottori in Psicologia.
Possono iscriversi nella Sezione A dell'Albo i laureati in Psicologia e nella Sezione B i dottori in Tecniche psicologiche, a seguito del superamento dei rispettivi esami di Stato.
L'iscrizione è la condizione necessaria per poter lavorare ed esercitare l'attività.
I laureati in Psicologia non cittadini italiani o con laurea conseguita all'Estero, possono esercitare la professione se regolarmente iscritti all'Albo degli Psicologi in Italia.

  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (1) (Normative)



Chi è lo psicoterapeuta

Lo Psicologo abilitato all'esercizio della Psicoterapia è in possesso di una specifica Specializzazione in Psicoterapia, formazione post-universitaria di quattro anni.
La Legge 56/89 regola l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, con l'art. 3:
"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica."
Normativa di riferimento

  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (1) (Normative)
  • Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica - Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 (Normative)
  • Ministero Università e Ricerca - Decreto 24 luglio 2006 (Normative)